Statutolilt

    Lo Statuto

    Art. 1 (Denominazione, natura sede)

    L’organizzazione di volontariato, denominata: LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI Sezione Provinciale di Venezia di seguito chiamata LILT – ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
    L’Organizzazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

    L’organizzazione ha sede legale in Via Premuda, 5 nel Comune di Venezia Mestre.

    Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

    Art 2 (Statuto)

    L’organizzazione di volontariato LILT Sezione Prov.le di Venezia è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

    L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

    Art 3 (Efficacia dello statuto)

    Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

    Art 4 (Interpretazione dello statuto )
    Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

    Art 5 (Scopi e attività istituzionali)

    1. La LILT sez. prov.le di Venezia opera senza fini di lucro ed ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica, della prevenzione secondaria e della prevenzione terziaria.
    2. La LILT sez prov.le di Venezia promuove e attua:
      1. la corretta informazione e l’educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
      2. le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell’ambito socio-sanitario e ambientale;
      3. le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
      4. la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
      5. gli studi, l’innovazione e la ricerca in campo oncologico;
    3. Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT sez prov.le di Venezia collabora e si coordina con:
      1. e amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell’ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;
      2. le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
      3. le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate.

    L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

    Art 6 (Ammissione)

    Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

    L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile.

    L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

    Art 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

    Gli aderenti all’organizzazione hanno diritto di:

    • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

    Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
    • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito
    • la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

    Art 8 (Perdite della qualifica di socio)

    La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

    L’ aderente all’organizzazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

    Art 9 ( Organi della sezione provinciale )

    1 – Gli organi della sezione provinciale sono:

    1. l’assemblea dei Soci
    2. il Consiglio Direttivo Provinciale (C.D.P.)
    3. il Presidente Provinciale;
    4. il Collegio Provinciale dei revisori.

    2 – Salvo quanto previsto nei successivi articoli, composizione e compiti degli organi sezionali provinciali saranno stabiliti in conformità ai criteri e ai principi previsti nel presente statuto e nel regolamento quadro adottato dal C.D.N.
    Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione , preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate

    Art 10 (Convocazione Assemblea dei Soci)

    L’assemblea dei soci composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano. si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
    L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

    • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
    • approva entro il 1l 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
    • elegge i membri del Consiglio Direttivo;
    • elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
    • delibera i regolamenti e le loro modifiche;
    • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
    • delibera in ordine all’esclusione dei Soci;
    • collabora con Enti, Società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
    • delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge dello Statuto.

    La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

    Art 11 (Assemblea ordinaria)

    L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

    Art 12 (Assemblea straordinaria)

    L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

    Art 13 (Consiglio Direttivo Provinciale)

    1. Il C.D.P è composto da cinque componenti.
    2. I membri del C.D.P sono eletti dall’assemblea della Sezione Provinciale e non devono avere tra loro vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado.
    3. Il C.D.P. dura in carica cinque anni.
    4. Le elezioni sono indette dal C.D.P. uscente trenta giorni prima della scadenza e si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento nazionale.
    5. Il C.D.P. delibera la costituzione di un Comitato Scientifico Provinciale di Venezia sezionale LILT. Detto Comitato è composto da 6 membri, designati dal C.D.P.. Il numero dei componenti del comitato è suscettibile di ampliamento per i progetti scientifici che la sezione provinciale intenda attuare.

    I componenti del Comitato Scientifico hanno solo voto consultivo

    Art 14 (Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale)

    1. Il C.D.P. si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente Provinciale della Sezione di Venezia o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno.
    2. Il C.D.P.:
      1. attua secondo le direttive del C.D.N. le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e delle iscrizioni di soci;
      2. prende iniziative nell’ambito della propria circoscrizione Provinciale, in conformità con gli scopi previsti dall’art.7 del presente statuto.
    3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
    4. Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

    approva il budget entro il 30 settembre ed il bilancio d’esercizio entro il 28 febbraio di ogni anno.

    Art 15 (Presidente Provinciale)

    1. Il Presidente della LILT sez. Prov.le di Venezia è eletto dal C.D.P. , dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un solo mandato.
    2. Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale di Venezia.
    3. In assenza del Presidente Provinciale, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente Provinciale o dal Consigliere più anziano di età.

    Art 16 (Collegio Provinciale dei Revisori)

    1. Il Collegio Provinciale dei Revisori è costituito da tre membri, eletti dai soci unitamente ai componenti del C.D.P.. I Revisori possono essere scelti tra:
      1. iscritti al Registro dei revisori contabili;
      2. funzionari pubblici, anche in pensione, esperti in materia di contabilità.
    2. Il Collegio Provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
    3. Il Collegio Provinciale dei revisori dura in carica quanto il C.D.P.
    4. Il Collegio Provinciale dei revisori predispone le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi, agli stessi allegati e viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

    Art 17 (Devoluzione dei beni sociali)

    1. In caso di scioglimento della Sezione Provinciale di Venezia , estinte tutte le obbligazioni, i residui beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione Provinciale stessa vengono affidati in gestione alla Sede Centrale oppure al altra sezione Provinciale della stessa Regione per i tre esercizi finanziari successivi, onde poter consentire la ricostituzione della Sezione Provinciale disciolta.
    2. rascorsi tre esercizi finanziari senza che la sezione Provinciale venga ricostituita, i beni e le somme di cui ai commi precedenti sono devoluti ad altre sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla sede Centrale della LILT.

    Art 18 (Risorse economiche)

    Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

    • contributi degli aderenti e/o privati;
    • contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • contributi di organismi internazionali;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
    • ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91.

    Art 19 (Beni)

    I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

    I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

    Art 20 (Divieto di distribuzione degli utili)

    L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

    Art 21 (Proventi derivanti da attività marginali)

    I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
    L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

    Art 22 (Convenzioni)

    Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
    Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

    Art 23 (Dipendenti e collaboratori)

    L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L.266/91 , e dalla L.R. 40/1993
    I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione .
    I dipendenti e i collaboratori sono ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

    Art 24 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

    Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art 4 della L. 266/91.

    Art 25 (Responsabilità dell’organizzazione)

    L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

    Art 26 (Assicurazione dell’organizzazione)

    L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

    Art 27 (Disposizioni finali)

    Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

    Il presente Statuto della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ONLUS Sezione prov.le di Venezia - Codice fiscale : 90059600271

    Si compone di numero 7 pagine numerate dal numero 1 al numero 7

    Ve/Mestre 13 maggio 2015

    Presidente LILT
    Mariagrazia Cevolani


    LILT Venezia

    Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ONLUS
    Sezione Provinciale di Venezia
    Sede: Via Premuda, 5
    30172 Mestre (Venezia)
    Tel : 041.958443
    C.F. 90059600271

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